Comunicato 16/06/2026

L’ Antico Caffè Greco srl ritiene necessario, per esigenze di trasparenza, correttezza e completezza di informazione, chiarire alcuni aspetti della vicenda che riguarda il Caffè Greco, bene culturale unitario destinato alla fruizione pubblica e tutelato fin dal 1953.

Da oggi e nelle prossime settimane saranno accessibili focus informativi e documenti di interesse pubblico, per lo più estratti da Banche dati, Archivi pubblici, ovvero dai propri archivi aziendali.

 

16 giugno 2026

SULLA LICENZA DI ESERCIZIO STORICA DI ANTICO CAFFE’ GRECO srl – COMPONENTE ESSENZIALE DEL VINCOLO

Con il primo provvedimento di tutela del 1953 sono individuate le “parti” che costituiscono il complesso originario del Caffè Greco: l’immobile di Via dei Condotti a servizio della caffetteria storica, di proprietà degli Enti israelitici, da una parte, e i beni mobili e la licenza di esercizio di Federico Gubinelli, titolare di Antico Caffè Greco srl, dall’altra. A questo si aggiungono altri vincoli, tra cui l’Archivio e il riconoscimento di bene immateriale ex art. 7 bis Codice Urbani e l. 219/2024.

Nel 2003 il Comune di Roma attribuisce l’attestato di Negozio storico all’esercizio di bar denominato Antico Caffè Greco ubicato in Via dei Condotti 85-86 di cui è titolare la Antico Caffè Greco srl, subentrata a Gubinelli Grimaldi (determina dirigenziale 787 del 23 luglio 2003).

 Il riconoscimento comunale, al quale seguirà quello regionale, viene rilasciato a fronte della comprovata continuità commerciale dello storico esercizio, attestata da una certificazione comunale del 2002.

Con proprio ricorso al giudice amministrativo del 2003 l’Ospedale Israelitico, proprietario delle mura, contestava che la tutela ministeriale richiamata dal riconoscimento del Negozio storico potesse estendersi anche all’attività commerciale.

Il Tar Lazio con la sentenza n.  1164/2011 dichiara inammissibile per tardività il ricorso dell’Ospedale israelitico sostenendo che la tutela dell’attività commerciale storica, ossia la licenza di esercizio, unitamente ai beni mobili e agli immobili, discende dai decreti del Ministero del 1953 e 1954. Ma questi, che non sono stati mai impugnati nei termini sono definitivi e incontestabili.

La sentenza ha il pregio di chiarire la portata dei vincoli del 1953 e 1954 riferiti anche all’attività commerciale di cui è titolare Antico Caffè Greco srl (pag. 6): 

Risulta per tabulas che con il D.M. 23 luglio 1953, a suo tempo ritualmente notificato all’ente ricorrente, il Caffè Greco è stato dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 1° giugno1939, n. 1089 “per la parte dell’immobile” e “per la parte dei mobili e della licenza di esercizio”, perché “fondato nel 1765 e successivamente più volte abbellito con decorazioni e cimeli di interesse storico e artistico, costituisce oggi un vario e pregevole esempio di pubblico ritrovo sviluppatosi, attraverso due secoli di vita, per la ininterrotta consuetudine da parte di artisti di ogni paese di frequentare le sue ospitali e raccolte salette, avendo rappresentato in Roma per circa 200 anni un centro di vita artistica universalmente noto”. Di qui l’esigenza dichiarata nel citato D.M. di “assicurare la conservazione dell’attuale assetto dei locali dello storico Caffè, come testimonianza della sua storia e del suo particolare ruolo nella vita culturale di Roma della seconda metà del secolo XVIII”. Quindi afferma il Tar “Il tenore letterale delle espressioni usate nel D.M., e segnatamente la descrizione ivi contenuta dell’oggetto della tutela ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 1089 del 1939, non sembra lasciare alcun dubbio in ordine all’intenzione dell’Amministrazione statale all’epoca competente di apporre il vincolo non solo sui locali (immobile) e sugli arredi, cimeli, decorazioni(mobili), ma anche sulla “licenza di esercizio”.


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